Whistleblowing – segnalazioni di illeciti ed irregolarità
Con il Decreto Legislativo n. 24/2023 è stata data attuazione alla Direttiva U.E. n. 1937/2019 in materia di whistleblowing. Tale normativa si applica anche ad ASPM Soresina Servizi S.r.l..
I dipendenti e tutti i soggetti titolati ad attivare le segnalazioni secondo il dettato del decreto potranno farlo, per iscritto, utilizzando l’email: segnalazioniservizi@aspmsoresina.it.
Cos’è il Whistleblowing e a cosa serve?
Con il termine whistleblowing si fa riferimento alla possibilità data a dipendenti e collaboratori di un ente (amministrazione pubblica o privato) di segnalare, in forma anonima, comportamenti atti od omissioni dello stesso che possano ledere l’interesse pubblico o l’integrità della medesima amministrazione.
Chi può effettuare le segnalazioni
- I dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 1.2 D.Lgs. n.165/2001), tra cui gli enti pubblici non economici nazionali e regionali e le Autorità amministrative indipendenti;
- I dipendenti degli enti pubblici economici;
- I dipendenti degli enti di diritto privato in controllo pubblico (art. 2359 CC), tra cui anche le società in house e le società quotate;
- I lavoratori e collaboratori di imprese private che prestano opere o servizi in favore della pubblica amministrazione;
- il D.lgs 24/2023 ha esteso la lista di soggetti tutelabili anche a collaboratori autonomi, liberi professionisti, volontari, azionisti e amministratori.
Come si effettua una segnalazione
Ci sono diversi tipi di segnalazione
- segnalazione interna (nell’ambito del contesto lavorativo, mediante l’apposita piattaforma. A questa modalità si applicano tutte le disposizioni normative previste in materia di riservatezza e segretezza. In particolare:
- è garantito l’anonimato del segnalante e di eventuali altri soggetti coinvolti;
- la segnalazione raggiungerà esclusivamente soggetti qualificati che effettueranno tutte le valutazioni del caso in merito all’illecito evidenziato;
- l’ente è tenuto a rilasciare al whistleblower un avviso di ricevimento della sua segnalazione dopo l’inoltro di quest’ultima ed entro sette giorni dalla ricezione;
- il soggetto a cui è affidato il canale ha il compito di mantenere i contatti con il segnalante, dando seguito alla segnalazione e fornendo riscontro al whistleblower entro tre mesi dalla data di ricezione di quest’ultima.
LINK PIATTAFORMA WHISTLEBLOWING.
In ogni caso è garantito il trattamento dei propri dati a norma GDPR 2016/679.
- esterna (direttamente all’autorità competente ANAC al seguente link ). questo tipo di segnalazione può essere effettuata in alcuni casi specifici:
- l’azienda o l’ente non è dotato di sistemi di segnalazione interna;
- non è stato dato seguito alla segnalazione interna nei tempi previsti dalla norma;
- il soggetto ha fondato timore di ritorsione nel caso di segnalazione interna;
- il soggetto ritiene che sia fondata l’ipotesi di un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse relativamente alla violazione che intende segnalare.
- divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone). Questo tipo di segnalazione è da utilizzarsi in ultima istanza in caso il soggetto ritenga che dalla violazione possa derivare un fondato ed imminente pericolo per il pubblico interesse o vi sia fondato timore di ritorsione a seguito della segnalazione esterna;
- denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.
Altre informazioni utili
Per maggiori informazioni si consiglia di visitare il sito ANAC al seguente link.