Per la ricostruzione dei dati di misura dell’energia prelevata vale quanto indicato nel paragrafo “Criteri generali”. Nello specifico della ricostruzione delle misure per punti con trattamento orario, nell’eventualità di utenze che possano immettere energia in rete, per il profilo di energia prelevata ricostruita viene garantita la non simultaneità con quello dell’energia immessa per periodi superiori a un quarto d’ora.