Le forniture temporanee hanno una durata massima di un anno, prorogabile per un altro anno. Fanno eccezione quelle relative ai cantieri, la cui durata massima è di 3 anni, prorogabili al massimo per altri 3 anni.

 

Il contributo per la connessione di queste forniture è definito, dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, sulla base di parametri fissi (vedi Allegato C alla Del. 654/2015/R/EEL), salvo i casi in cui si presenti una delle tre opzioni di seguito riportate:

  • La potenza richiesta è maggiore di 40 kW,
  • La distanza del punto di connessione dal punto di derivazione dagli impianti permanenti del distributore è superiore a 20 metri lineari,
  • E’ necessaria la realizzazione di una cabina provvisoria di trasformazione.